venerdì 9 maggio 2014

Statuto U.C.E.P.E. Onlus

 STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE  U.C.E.P.E..(Onlus)

UNIONE CITTADINI ESPERTI PROFESSIONISTI EUROPEI
 Il giorno 21 Ottobre 2011 il Comitato Direttivo dell’associazione U.C.E.P.E riunito in assemblea straordinaria, preso atto che nella stesura origninale dello statuto non era ben specificato che sia che gli associati aggregati, esperti o ricercatori a vario titolo sono tutti volontari e prestano la loro opera  di volontariato a beneficio dei cittadini Europei. In questa considerazione per evidenziare la qualifica di volontari il C.D. con votazione unanime degli intervenuti, modifica l’art. 3.

ART. 1

L'Unione Cittadini Esperti Professionisti Europei (U.C.E.P.E.) associazione di volontari
Fondata L’ 08 febbraio 2007  con sede in Via Castelletto stura, 316 Cuneo Italia.

ART. 2

L’U.C.E.P.E. è un’associazione professionale di volontari,  apartitica senza fini di lucro fedele alla
dichiarazione universale dei diritti dll’Uomo, delle libertà fondamentali del consiglio d’Europa.

ART. 3

L’ U.C.E.P.E. l’associazione non ha fini di lucro, essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, scopo dell’Associazione U.C.E.P.E. è la promozione di attività informative svolte dai cittadini Volontari che operano nei paesi membri dell’U.E., inoltre opera attivamente avvalendosi di volontari esperti e ricercatori che si occupano di trovare soluzioni al problema della diffusa moria delle api nel mondo, con nuove tecniche per salvaguardare le api ed il loro habitat e “ la biodiversità in generale”, in quanto l’ape è considerato un insetto indispensabile per l’impollinazione di più del settanta per cento della vegetazione mondiale ed è un bioindicatore della qualità dell’ambiente in cui viviamo.

ART. 4

L'U.C.E.P.E  formato da volontari, vuole creare un albo di categoria denominato
«Unione Cittadini Esperti Professionisti Europei»,
a tal fine verifica le esperienze professionali dei candidati che ne faranno richiesta, e se
dichiarati  idonei li registra, nei vari settori  merceologici professionali, consegnando loro
l’attestato di  “Volontario Esperto Professionista Europeo ».

ART. 5

- L’U.C.E.P.E. vuole nel contempo creare un Net-work fra gli stati  dell’ Europa., e si
adopera per promuovere lo scambio di esperienze volontarie lavorative e professionali di cittadini
esperti, fornendo loro le competenze necessarie affinchè gli associati possano mettere in atto
delle strategie di cooperazione comune, in sinergia tra loro.

ART. 6.

La durata dell’associazione è illimitata, e si possono creare filiali « Ambasciate » nell’Europa
ed all’estero,
nominare Ambasciatori U.C.E.P.E. nel Mondo con il controllo e la supervisione da parte del
Consiglio direttivo della sede legale ora domiciliata in Italia.

ART. 7

Nel raggiungimento delle finalità sociali le attività principali consistono in:

  • Organizzazione di Seminari, Forum, Convegni, incontri Culturali, Work-shop, Corsi
di formazione professionali.
Divulgazione dei risultati conseguiti nell’ambito dell’ attività di ricerca di formazione
comunicazione, nonchè lo scambio di esperienze delle buone pratiche umanitarie
professionali tra i cittadini esperti dell’Europa.
Organizzazione e svolgimento di eventi, manifestazioni e mostre espositive finalizzate a
fornire l’ occasione di scambio, d’ incontro e confronto come operare nel rapporto
Umanitario,  raccolta di Fondi, sovvenzioni, contributi, donazioni e lasciti al fine di
mettere in pratica gli obiettivi  del progetto « We save the bees » (Salviamo le api),
ricerca sul campo per combattere il grave problema che in questi ultimi anni stermina le api.
Creare delle succursali in Europa e extra, nominando i dirigenti « Ambasciatori »
dell’U.C.E.P.E. nel Mondo che avranno il compito di tenere i contatti tra l’U.C.E.P.E. e
la loro Nazione d’origine, per migliorare sempre di più la sinergia illustrata dall’Europa
Possibilità di creare all’interno dell’Associazione dei “DIPARTIMENTI”, ogni
Dipartimento potrà avere il gruppo di Presidenza con relativi Consiglieri, del
Dipartimento (Sempre rispettando lo Statuto Generale dell’Associazione).
Creazione di un Net-work Europeo, per favorire lo scambio di esperienza e conoscenza,
collaborazione e lo scambio  con associazioni, Consorzi, Enti che hanno finalità simili
all’ associazione U.C.E.P.E. operanti nell’ Europa.
Finanziamento di borse di studio, istituzione di premi, sull’ informazione, la comunicazione,
la divulgazione istituzionale, scientifica, tecnologica, argomento prioritario
lo scambio di esperienza, conoscenza e sviluppo professionale tra i cittadini dell’Europa
per apportare in modo migliore gli aiuti umanitari.
Organizzazione e realizzazione di opere teatrali, filmati, documentari -fiction, riguardanti,
i progetti e le attività dell’ associazione per diffonderli nelle scuole, negli Istituti, e se
possibile trasmetterli nelle reti tivù nazionali, dell’ Europa., ed Internazionali, al fine di
diffondere lo scambio  di esperienze professionali.
L' Associazione per il conseguimento dei propri scopi, in concomitanza con celebrazioni,
ricorrenze o campagne di sensibilizzazione potrà occasionalmente promuovere raccolte
pubbliche di fondi anche  mediante offerte di beni , prodotti, gadget istituzionali di modico
valore e servizi vari ai  sovventori.
Il nostro contributo  viene versato al progetto  « we save the bees » detratte le spese di segreteria
e di organizzazione varie per la raccolta dei fondi.
Il patrimonio dell ‘associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono
all’associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici,
aziende, consorzi, privati cittadini, dagli avanzi netti di gestione.

ART.8

PATRIMONIO ED ENTRATE:

Entrate dei versamenti effettuati dai fondatori originari (fondo di dotazione iniziale),
dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti
coloro che aderiscono alla Associazione, i quali vanno ad integrare il fondo di
dotazione dei redditi derivanti dal suo patrimonio; da eventuali entrate per iscrizioni ai
testi di abilitazione, Corsi di formazione, Consulenze e servizi prestati dall'associazione
o da società a essa collegate, da eventuali utili derivati da gestioni dei Centri
operativi in convenzione, derivanti dalla vendita di oggettistica e prodotti, da utili
derivanti da partecipazioni in consorzi o società partecipate.Il Consiglio Direttivo
annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione
alla associazione, la quota annuale di iscrizione all'Associazione sarà di importo
diverso per privati, Aziende, Enti e Consorzi. L'adesione all’ ssociazione non comporta
obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto
dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. è comunque facoltà degli
aderenti all’ ssociazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli annuali.
I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità fatti salvi i versamenti
minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono
comunque a fondo perduto.
I versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno
in caso di scioglimento della associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o
di esclusione dall’ssociazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto
versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.Il versamento non
crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo
universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

 Articolo 9

SOCI


 Il numero dei soci è illimitato e si distinguono in :


 A)      Fondatori
 B)      Effettivi
C)       Aggregati
  • Sono Soci Fondatori
   le persone indicate nell’atto costitutivo.  In caso di dimissioni
del Socio Fondatore, presentate per iscritto o per cancellazione dal consiglio per motivi
di inadempienza e scarso interesse per la associazione stessa,  lo stesso sarà tenuto a
rimettere i diritti di Socio al Consiglio Direttivo dell’Associazione, il quale deciderà se
designare il Socio subentrante.

  • Sono Soci Effettivi
 tutte le persone di ambo i sessi, senza limitazione di età e
nazionalità che avendone fatta domanda siano stati accettati come tali dal Consiglio
Direttivo a suo discrezionale ed insindacabile giudizio. Hanno diritto di voto alle assemblee
purchè in regola con il pagamento da essi dovuto all’Associazione. Tali Soci
provvedono al sostentamento economico ed operativo dell’Associazione e sono
tenuti al versamento entro il 31 gennaio dell’anno in corso di una quota che sarà
fissata per ogni anno dal Consiglio Direttivo.
      C)   Sono Soci Aggregati
tutte le persone di ambo i sessi, senza limitazione di età e nazionalità che non volendo
o non potendo provvedere al sostentamento economico ed operativo
ell’Associazione partecipano individualmente alle attività dell’Associazione stessa;
tali Soci non hanno diritto di voto alle Assemblee.

 ART 10

GLI ASSOCIATI ;

Come associati possono aderire Privati, Aziende, Enti,Consorzi  ed Istituti.

Sono considerati Associati il consiglio direttivo, il collegio dei revisori dei conti, il comitato
scientifico, gli enti, istituti, aziende e consorzi e tutte le persone fisiche di qualsiasi stato
dell’ Unione Europea e stati convenzioanti, confessione religiosa e/o politica, che previa
domanda motivata, sono ammessi dal Consiglio Direttivo. All'atto di ammissione gli associati
verseranno la quota d’ iscrizione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le dimissioni entro il trenta dicembre
di ogni anno saranno considerati Associati anche per l'anno successivo ed obbligati al
versamento della quota annuale. Come dallo statuto dell’associazione.
L'adesione all' associazione e la partecipazione alla vita associativa oltre che da privati, può
essere svolta da  Aziende, Enti  e Consorzi e saranno rappresentati dal legale rappresentante
o persona designata dallo stesso.
(N.B. le quote associative di eventuali iscrizioni collettive di Aziende, Enti e Consorzi sono
da valutare a forfait in base al numero di associati dell Ente, o del Consorzio e sarà valutata
al momento della richiesta).
Gli associati non assumono alcuna responsabilità nei confronti dell’ associazione oltre
all'importo delle rispettive quote, fatto salvo il rispetto del regolamento statutario, ed eventuali
danni che l’associato potrebbe arrecare con azioni ed attività volontarie o involontarie
lesive dell’immagine o delle strutture mobili ed immobili di proprietà dell’ associazione.
                       Obblighi degli Associati, Legge sulla privacy norma della
                                               Legge 675/96,
    
  A)      Premesso che l’associazione U.C.E.P.E., sta sviluppando un progetto innovativo
 integrato, che riguarda La creazione di un Net-work di esperti Professionisti Europei
registrati in un albo professionale, questo progetto si concretizza in un sistema programmato
di attività integrate, e che riguardano l’informazione, la  formazione e la
comunicazione condivisa, ed aiuti economici al fine di creare occasioni di scambio
umanitario, sinergiche sulle esperienze e le conoscenze professionali svolte dai cittadini
esperti operanti nell’ Europa.
Il progetto sarà ampiamente comunicato sui mezzi di comunicazione di massa, inclusa
televisione, radio, carta stampata ed internet, di conseguenza è possibile che nelle
attività  svolte dell’associazione gli associati vengano ripresi ed intervistati a vario titolo
dai media, pertanto nei confronti di ogni associato, anche facente parte del direttivo resta
espressamente convenuto che per effetto delle pattuizioni qui definite spettano
esclusivamente alla U.C.E.P.E.. a titolo originario, in esclusiva ed in perpetuo
tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento anche multimediale ed interattivo, direttamente
e/o attraverso i suoi cessionari aventi causa, nonché i relativi proventi, senza limiti di
tempo, spazio di passaggi né di altro genere, in qualsiasi lingua , sia in versione
sincronizzata che sottotitolata, in qualsiasi sede, forma moro originario o derivato,
ivi compreso il noleggio ed il prestito, con qualsiasi mezzo tecnico e/o tecnologia
di trasmissione, esemplificativamente; via etere, cavo, satellite di ogni genere e tipo,
MMDS, digitale, Internet, posta elettronica, ecc con qualsiasi formato, su qualunque
supporto, attraverso qualsiasi canale distributivo, con qualsiasi modalità e terminale
di accesso tecnicamente concepibili oggi e/o in futuro, con ogni più esteso diritto di
elaborazione e di riproduzione anche multimediale.
     B.) -Revoche della qualità dell’ associato e relative sanzioni::
Allo scopo di tutelare l’immagine ed il Know-how dell’ associazione U.C.E.P.E., se non
autorizzati    per iscritto dal C.D., è fatto divieto assoluto agli associati, di fare da
portavoce e/o corrispondere a vario titolo a nome e per conto dell’associazione U.C.E.P.E ,
sia nei confronti dei Media, che di Aziende, Enti, Istituti e qualsiasi altro soggetto privato,
pena l’ espulsione immediata ed al pagamento di eventuali danni materiali e
morali arrecati all’associazione, che saranno rilevati ed imputabili all’associato stesso.
Inoltre la qualità di Associato si perde per decesso, dimissione o esclusione. L'esclusione
è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore ai sei mesi
nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o concorrenza
con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni
statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari.

 ART.11

 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

      Sono Organi della Associazione:
il Presidente ;
il Consiglio Direttivo;
l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione (Associati).
il Collegio dei Revisori dei Conti.
il Comitato Scientifico

ART.12

IL PRESIDENTE

l presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione stessa di
fronte ai terzi e anche in giudizio, al Presidente dell'Associazione compete l'ordinaria
amministrazione dell'Associazione , sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e
dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta,
in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di
straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio
Direttivo per la ratifica del suo operato e purchè il valore non superi i €  3..000
(tremilaeuro) per cifre superiori ci deve essere il consenso dei due terzi del consiglio
direttivo.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione
delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo
dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove
la riforma statutaria ove se ne presenti la necessità.
Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
da sottoporre per l'approvazione, al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea,
corredandoli di idonee relazioni..
Ogni qualvolta il Presidente sia impedito all'esercizio delle sue funzioni, esso viene
sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

ART.13

IL CONSIGLIO DIRETTIVO


L’ associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea
composto
Da meno di 3 membri, e da non più di 7, compresi il Presidente e il Vice Presidente ed il
segretario ( nominato dal C.D.)
I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione, e devono avere la qualifica di esperto
progetti sviluppo europei, durano in carica per 5 anni e sono rieleggibili.
In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio
stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima
Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del
consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo
stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio
Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
ATTRIBUZIONI E FUNZIONI DEL C.D.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea,
in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria, la designazione
del segretario per ogni assemblea.
l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti; Privati, Aziende, Enti e Consorzi.
la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno
oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri o dal presidente del Collegio dei
Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione
del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare,
spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno
otto giorni prima dell'adunanza.Il Consiglio Direttivo è comunque validamente
costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di
convocazione, qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri ed il
presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente , in caso di sua assenza o
impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti,
da un altro membro del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno
la maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in
caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi presiede la riunione purchè
il valore della deliberazione non superi i  € 3.000 (tremilaeuro) per cifre superiori
ci deve essere il consenso della maggioranza del consiglio direttivo
COMPENSI DEL PRESIDENTE E DEL C.D.
Dalla nomina a Presidente, Vice-presidente, Consigliere o segretario o facente parte  del
comitato scientifico non consegue alcun compenso, salvo compensi dovuti per servizi    svolti a
favore dell’ associazione, degli associati o per conto terzi, e salvo il rimborso delle spese
documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto ed approvato dal direttivo, mentre
per il collegio dei revisori dei conti sarà stabilito il pagamento di un gettone di presenza sia
per il presidente che per ogni revisore presente alle sedute ordinate dal C.D..

ART.14 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’ ssociazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazionedel bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).Essa inoltre provvede ogni cinque annni alla rinomina del Consiglio Direttivo, delPresidente, del Vicepresidente del Consiglio
Direttivo, dei componenti del Comitato scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti; delinea gli indirizzi generali dell'attività delle Associazione; delibera sulle modifiche al presente Statuto;
approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della associazione; delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione e la devoluzione del suo patrimonio secondo quanto previsto dalle normative vigenti al momento dello scioglimento.
L'Assemblea è convocata dal Presidente
ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure
ne sia fatta richiesta da almeno un quinto degli Aderenti o da almeno due Consiglieri
oppure dal Presidente del Collegio dei Revisori.
Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Cuneo e/o in
Piemonte.
La convocazione è fatta mediante lettera, o e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno
e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie
da trattare, spedita anche mediante fax o e-mail a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal
Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e
ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
dei presenti purchè presenti almeno i due terzi del C.D. L'adunanza di seconda
convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Ogni Aderente all' associazione, sia esso privato, oppure delegato di Enti o consorzi, ha diritto
a un solo voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.
La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'associazione. Non è ammessa
più di una delega per ogni aderente.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
l'espressione di astensione si computa come voto negativo.
Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e
la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto
favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, o i due terzi del consiglio direttivo tanto
in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della
associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei
due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione, o dei due
terzi del consiglio direttivo.
o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un
altro membro del Consiglio Direttivo se i primi due non sono disponibilii, in questo
caso le decisioni prese dovranno essere convalidate successivamente con i due
terzi del consiglio direttivo.

ART.15

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di un presidente e due membri effettivi e di uno
supplente (quest' ultimo subentra in ogni caso di cessazione di un membro effettivo).
L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
Per la durata in carica, la rieleggibilità  valgono le norme dettate nel presente Statuto per
i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti,
partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del
Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare
tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci sia a
preventivo che a consuntivo, e ne convalidano i risultati.
COMPENSI DEI REVISORI.
Come compenso i revisori dei conti hanno diritto ha un gettone di presenza a titolo di
rimborso spese, l’ammontare del compenso sarà deciso dal consiglio direttivo.

ART.16

Il COMITATO SCENTIFICO,

II Comitato  Scientifico, si occuperà di ricerca, di progettazione, formazione e coordinamento
con le altre istituzioni che hanno finalità analoghe. Il comitato scientifico ha come obiettivo
primario la formazione professionale degli associati in ogni settore richiesto, migliorare la
preparazione Il Comitato scientifico è composto dal Presidente e dal vice-presidente, e da svariati consulenti che saranno segnalati ed individuati dal C.D in collaborazione con il presidente ed i vice presidente, il comitato tecnico scientifico è composto da ricercatori, e consulenti di ogni settore e
dovranno avere competenze specifiche in materie scientifiche nel campo della ricerca,
dell’ economia umanitaria e della cultura.il C.D.

ART. 17

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell' associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio
è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione
del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici)
giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione
di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di
copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente

ART 18

AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione
stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o
siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)
che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.
L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
Di ricerche, delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.19

SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, con i due terzi del consilglio direttivo
l'associazione deciderà di devolvere il suo patrimonio a progetti di solidarietà, o Istituti
di ricerca o ad altre Organizzazioni non lucrative di Utilità sociale (ONLUS) o a fini
di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge
al momento dello scioglimento.

 

ART.20

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del
presente
Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro
amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura,
dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti
contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal
giudice di pace di Cuneo..

ART.21

LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento
alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine,
alle norme contenute nel Libro V del Codice civile.
Ultima modifica dello statuto, Cuneo 21 ottobre 2011
Il presente Statuto è formato da 21 articoli scritti in 9 fogli.

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